Chi di Voi dopo aver fatto la spesa al supermercato non ha mai usato il carrello per trasportare la merce in auto, alzi la mano! La domanda sorge spontanea: “E se attraversando la strada causiamo un incidente? Saremo assicurati? Chi pagherà i danni? E’ lecito fare tutto ciò considerando il carrello quale “veicolo a braccia”?
Chi di Voi dopo aver fatto la spesa al supermercato non ha mai usato il carrello per trasportare la merce in auto, alzi la mano! La domanda sorge spontanea: “E se attraversando la strada causiamo un incidente? Saremo assicurati? Chi pagherà i danni? E’ lecito far ciò considerando il carrello come “veicolo a braccia”? Secondo l’ex Art. 48 ed il nuovo Art. 197 del Codice della Strada, sono descritti come: “Veicoli a braccia”, tutti quei veicoli privi di propulsore che vengono azionatimediante la forza muscolare del conducente senza l’uso di pedali o di analoghi dispositivi che equipaggiano invece i velocipedi”.
Per tale categoria di veicoli:
– valgono le norme fissate del nuovo Codice della Strada ed i relativi regolamenti di esecuzione che non prescrivono l’obbligo di particolari dispositivi, neppure quelli di segnalazione visiva e di illuminazione;
– non esistono precise indicazioni normative per la circolazione dei veicoli in parola, in quanto manca la regolamentazione comportamentale anche se i conducenti di tali veicoli, specie nelle ore notturne, non sono immuni da eventuali responsabilità civili ed amministrative se non osservano l’obbligo della comune prudenza.
Pertanto, qualsiasi carrello o carretto spinto, azionato o trainato dall’uomo è veicolo a braccia ai sensi di legge con il solo limite, della destinazione alla circolazione. Non può essere classificata in questa categoria la carriola a una ruota utilizzata per lavori edili o agricoli in quanto non costituisce né funzionalmente né strutturalmente un veicolo ai sensi del Codice della Strada essendo destinata non alla circolazione ma al lavoro (in tal senso, si è da tempo espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, ndr). Morale della “favola” è che si ritiene il carrello della spesa un mezzo analogo alla “carriola” e di conseguenza non può essere definito un veicolo ai sensi della normativa vigente. Consiglio spassionato: “Fare sempre molta attenzione quando vi spostate col carrello nei pressi del supermercato e del parcheggio associato”!