OPERATORE: SIG. DEANGELIS LUIGI Introduzione: |
||
La revisione della patente è un provvedimento di natura cautelare che può essere adottato dalla Motorizzazione quando sorge il dubbio che il titolare di patente di guida non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti oppure dell’idoneità tecnica. |
||
2. Normativa di riferimento: | ||
– Art. 128 codice della strada. | ||
3. Esame di idoneità: | ||
L’accertamento dell’idoneità tecnica della patente di guida è la verifica del permanere delle capacità tecniche del titolare della patente stessa. Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione può presentarsi all’esame di revisione sia come privatista sia per il tramite di una scuola guida.Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione dispone di una prova teorica superata la quale accede ad una prova pratica. L’esito negativo della prova teorica comporta la non ammissione alla prova pratica e la revoca della patente di guida. L’esito negativo della prova pratica comporta la revoca della patente di guida. L’accertamento dell’idoneità tecnica della patente di guida è superato solo se la prova teorica e la prova pratica hanno esito positivo. |
. Prova teorica: | ||
•Modalità |
||
6. Prova pratica: | ||
• Modalità |
||