NEWS AUTOSCUOLA: OGGI ALLA MTC BS IMPEGNATI CON LE REVISIONI PATETENTE

 

OPERATORE: SIG. DEANGELIS LUIGI

Introduzione:

La revisione della patente è un provvedimento di natura cautelare che può essere adottato dalla Motorizzazione quando sorge il dubbio che il titolare di patente di guida non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti oppure dell’idoneità tecnica.
Nel primo caso viene disposta una visita medica presso la Commissione Medica Locale, mentre nel secondo caso viene disposto un nuovo esame di teoria e guida.

   2. Normativa di riferimento:
Art. 128 codice della strada.
  3. Esame di idoneità:
L’accertamento dell’idoneità tecnica della patente di guida è la verifica del permanere delle capacità tecniche del titolare della patente stessa.
Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione può presentarsi all’esame di revisione sia come privatista sia per il tramite di una scuola guida.Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione dispone di una prova teorica superata la quale accede ad una prova pratica.
L’esito negativo della prova teorica comporta la non ammissione alla prova pratica e la revoca della patente di guida.
L’esito negativo della prova pratica comporta la revoca della patente di guida.

L’accertamento dell’idoneità tecnica della patente di guida è superato solo se la prova teorica e la prova pratica hanno esito positivo.

 

. Prova teorica:

Modalità
La prova teorica, svolta attraverso schede quiz informatizzate, viene effettuata presso la sala esami dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

  6. Prova pratica:

Modalità
La prova pratica è effettuata al termine della sessione degli esami di teoria.
Nel caso di revisione della patente di guida con provvedimento di sospensione della stessa, l’esame di revisione sarà effettuato dopo il periodo di sospensione.
Veicoli utilizzabili per la prova pratica
La prova pratica, effettuata su veicoli della corrispondente categoria per la quale è stata rilasciata la patente in revisione, può essere svolta sia con un veicolo privato sia con un veicolo di una scuola guida.
La prova pratica per la revisione della patente C è effettuata su autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a  75 quintali; qualora il conducente titolare di patente C per la quale è disposta la revisione sia in possesso del solo permesso provvisorio di guida l’autocarro deve essere equipaggiato con tre posti a sedere (vedi punto a).
Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione prima di iniziare la prova pratica con veicolo privato deve esibire:
a) patente di guida ovvero, nel caso di patenti ritirate dalle competenti Autorità e non restituite al titolare, permesso provvisorio di guida rilasciato dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. In questa evenienza, poiché il permesso provvisorio di guida è equiparabile al “foglio rosa”, il conducente che effettua la prova pratica deve presentarsi all’esame accompagnato da persona munita di patente di guida della stessa categoria (o di categoria superiore) in corso di validità;
b) carta di circolazione del veicolo con il quale intende effettuare la prova pratica. Dal documento deve risultare che il veicolo è intestato al conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione. Qualora il veicolo sia di proprietà di terzi, si consente l’uso del veicolo per la prova pratica purché sia compilato l’apposito modulo;
c) contrassegno e certificato di assicurazione R.C. in corso di validità. Per la prova pratica con autocarri, l’assicurazione deve essere estesa ai terzi trasportati ovvero deve essere prevista copertura assicurativa per l’esaminatore limitatamente al giorni della prova.
Programma
Per la prova pratica, il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione dovrà dimostrare di osservare di concreto le norme di comportamento e di essere in possesso della dovuta perizia tecnica.