FIRMARE IL CID DOPO UN INCIDENTE STRADALE NON VINCOLA LE ASSICURAZIONI

La Cassazione ha stabilito che la firma del CID, ovvero il “Modulo di Constastazione Amichevole” in caso di incidente stradale da parte dei conducenti delle vetture coinvolte, vincola solo questi ultimi, non l’assicurazione, tantomeno il giudice di pace in sede di ricorso. Non costituisce quindi una prova nei confronti di terzi!

 

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Nonostante la prassi ormai consolidata, il modello CAI, comunemente conosciuto dagli automobilisti italiani come CID, non vincola il giudice a conformare la sua decisione a quanto in esso dichiarato, pur se tale modello sia stato vidimato e firmato dai soggetti coinvolti nel sinistro a cui si riferisce.

La Corte di Cassazione con sentenza n.12845 del 21 Luglio 2016 ha ritenuto incensurabile la pronuncia con la quale un Giudice di Corte d’appello aveva deciso di non conformarsi a quanto riportato nel CID. Il Giudice dunque non è obbligato a conformarsi al CID, il suddetto “modello” andrebbe valutato unitamente a tutte le risultanze probatorie, specie se disconosciuto da una delle parti “in causa”. Nel caso “specifico”, la firma del modello era stata disconosciuta da uno dei due sottoscrittori senza che l’altro ne avesse chiesto la verifica. Come ricordato dai giudici di legittimità, nell’omettere tale richiesta il ricorrente aveva dimenticato che il CID va valutato unitamente agli altri elementi probatori. A tal proposito vige il principio del cosiddetto “libero convincimento del giudice”, circa la rilevanza da attribuire alle diverse prove acquisite in giudizio, senza che esista una gerarchia di efficacia delle stesse (perchè non necessariamente i risultati di alcune di esse devono prevalere rispetto a quanto emerge da altre, ndr).

La valutazione del materiale probatorio, è rimessa all’apprezzamento del giudice, insindacabile dalla Cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione. Non può essere infatti “cassata” o respinta una sentenza con la quale il giudice, con un CID disconosciuto da uno dei sottoscrittori e testimonianze insufficienti, aveva ritenuto inidoneo il materiale probatorio degli attori, a sostegno della domanda di risarcimento danni, derivanti dal sinistro stradale.

 

NOVITA’ PER IL SEGNALE DIVIETO DI SOSTA

Divieto di sosta: la multa è nulla se c’è urgenza e necessità!

 

 

Il Giudice di Pace di Roma in una recente sentenza ricorda a tutti gli automobilisti che in caso di necessità è previsto l’annullamento di qualsiasi multa per divieto di sosta se il conducente ha lasciato l’automobile in zona vietata per pochi minuti perché mosso da una improrogabile urgenza o altro bisogno impellente!

 

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La legge nel caso parla chiaro:“Non si può multare per divieto di sosta chi lascia la propria auto in zona rimozione per pochi minuti se è stato costretto da una necessità improvvisa”. Un automobilista aveva parcheggiato il proprio mezzo in area pedonale a causa di un’urgenza, (consegna farmaci alla moglie in dolce attesa, ndr), dinanzi al verbale dei vigili urbani, presentava ricorso al Prefetto, il quale rigettava la contestazione emettendo così ordinanza-ingiunzione di pagamento. Nei successivi 30 giorni, il multato presentava opposizione al Giudice di Pace il quale, invece, accoglieva il ricorso, ritenendo verosimile l’urgenza. Il Codice Penale applicabile anche alle contravvenzioni per il Codice della strada prevede che non sia punibile chi abbia commesso il fatto illecito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né evitabile in altro modo, sempre che il fatto sia commisurato al pericolo. I presupposti per l’annullamento della multa sono:

– l’urgenza collegata alla necessità di salvare sé stessi o terzi da un pericolo attuale;

– in caso di danno grave alla persona (il danno, dovrà essere sempre proporzionato al pericolo generato dal proprio illecito);

– in caso di pericolo non determinato dalla condotta del colpevole;

– in caso di pericolo inevitabile in altro modo lecito. Non sussiste lo stato di necessità, tutte le volte in cui il pericolo è evitabile in altro modo, oppure è prevedibile, potendo il soggetto muoversi in anticipo per evitare l’urgenza. La necessità di somministrare dei farmaci a un malato o donne in gravidanza, rendono legittima la violazione della norma del CdS che sanziona la “sosta selvaggia” su area pedonale o in altra zona soggetta a rimozione. La causa di non punibilità ricorre non solo in caso di pericolo di danno grave alla persona, ma anche quando colui il quale commette l’infrazione è convinto di trovarsi in una situazione di pericolo di grave danno, convinzione determinata da circostanze oggettive.

NUOVI QUIZ PER PATENTI A/B (dal 1 giugno)

 

Il Ministero dei Trasporti ha inserito 54 nuovi quiz che vanno a completare il listato utilizzato in sede d’esame per le patenti di guida delle categorie A1, A2, A, B1, B, BE.

 

Circolare – 21/01/2016 – Prot. n. 1368 – Nuovi quiz AB:

ESAMI

 

Oggetto: Introduzione nuovi quiz per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2, A, B1, B, BE.

A decorrere dal 1 giugno 2016, il database dei questionari per il conseguimento delle patenti di guida in oggetto è integrato con i seguenti quiz:

 

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V01) Distrarsi alla guida può causare incidenti stradali che possono comportare gravi conseguenze

V02) Quando si attraversa un incrocio è necessario mantenere la massima concentrazione alla guida

V03) E’ pericoloso, durante la guida, distogliere lo sguardo dalla strada, anche per pochi millisecondi

V04) Per prevenire il rischio di incidenti, il conducente dovrà valutare attentamente il comportamento degli altri utenti della strada

V05) Durante la guida, la percezione di un pericolo e la conseguente reazione del conducente sono influenzate dalle condizioni ambientali

V06) L’ansia può ridurre la capacità di prestare attenzione ai pericoli

V07) Un conducente deve considerare che non sempre è in grado di valutare correttamente le proprie capacità di guida

V08) Quando si è alla guida, la capacità di attenzione può essere influenzata anche dall’ascolto di musica a volume molto alto

V09) Parlare animosamente con altre persone a bordo del veicolo può influenzare negativamente il comportamento di guida

V10) Se non si è certi di attraversare in tutta sicurezza un incrocio, è necessario arrestarsi ed aspettare che transitino tutti i veicoli con cui vi può essere un pericolo di collisione

V11) La presenza di passeggeri che schiamazzano a bordo del veicolo può influenzare la concentrazione del conducente

V12) Durante la guida il conducente deve prestare attenzione, sia a gli utenti che si trovano davanti al proprio veicolo, sia a coloro che si trovano ai bordi della strada

V13) Concentrare la propria attenzione sulle indicazioni del navigatore satellitare può rappresentare un elemento di distrazione alla guida

V14) Il conducente non deve mai sopravvalutare la propria abilità di guida

V15) Le norme di circolazione sono stabilite per garantire una maggior sicurezza di guida per tutti gli utenti della strada

V16) Il rispetto delle norme di circolazione permette di limitare i rischi connessi alla guida di tutti i veicoli, sia di quelli a motore, sia di quelli che ne sono privi

V17) Il rispetto delle norme permette di limitare l’intralcio alla circolazione

V18) Utilizzare il cellulare alla guida è pericoloso perché riduce l’attenzione alla strada

V19) Utilizzare il cellulare alla guida, anche se con impianto viva-voce, può ridurre l’attenzione alla strada

V20) La distrazione durante la guida è una delle principali cause di incidenti stradali

V21) L’attenzione alla guida diminuisce quando si è affaticati

V22) Impostare il navigatore satellitare mentre si guida riduce l’attenzione alla strada

V23) Si può “allenare” l’attenzione alla guida

V 24) I nostri sensi non riescono a cogliere tutti gli stimoli presenti nell’ambiente

V25) Le emozioni influenzano la nostra attenzione

V26) A volte ci si espone a situazioni più rischiose di quelle che si è in grado di gestire

F27) Il conducente può distogliere lo sguardo dalla strada quando ritiene che non ci sia pericolo imminente di incidente

F28) In prossimità di un incrocio un conducente può arrestarsi e, mentre attende il passaggio di altri veicoli, può inviare un rapido messaggio con il cellulare

F29) Il conducente che intende passare per primo in un incrocio deve sopraggiungervi più velocemente

F30) Durante la guida, qualora il conducente ritenga non vi sia pericolo imminente, può comporre un numero di telefono con il cellulare, senza fermarsi

F31) Il comportamento degli altri utenti della strada è ininfluente per una guida sicura

F32) Il conducente può non tenere conto del comportamento degli altri utenti della strada, se questi ultimi non rispettano le regole del codice della strada

F33) Durante la guida, la percezione di un pericolo e la conseguente reazione del conducente non sono influenzate dalle condizioni ambientali

F34) Un conducente deve sempre sottostimare le situazioni di pericolo per non farsi travolgere dall’ansia durante la guida

F35) Il conducente deve accogliere gli inviti dei passeggeri a guidare più velocemente

F36) Il conducente deve concentrarsi prevalentemente sul tratto di strada non superiore a tre metri antistante il suo veicolo

F37) Mentre il veicolo è in marcia, il conducente può programmare il navigatore in qualsiasi momento

F38) Lo specchio retrovisore posto sul lato destro del veicolo deve essere utilizzato solo da conducenti esperti

F39) Gli specchi retrovisori devono essere regolati mentre il veicolo è in movimento

F40) Il rispetto delle norme di circolazione è importante solo se la loro violazione comporta una sanzione economica elevata

F41) Il rispetto delle norme di circolazione è importante per gli utenti deboli, ma non per i conducenti degli autoveicoli

F42) Il rispetto delle norme di circolazione è importante quando il traffico è molto intenso, ma non quando si è in condizioni di circolazione scorrevole

F43) Il divieto di sorpasso può non essere osservato se si è in coda dietro a un veicolo lento da più di 10 minuti e si ritiene di poter sorpassare senza pericoli

F44) Il rispetto della posizione sulla carreggiata è una norma secondaria che può, se del caso, non essere osservata

F45) L’attenzione alla guida è importante solo quando si compiono manovre pericolose quali, ad esempio, un sorpasso

F46) Bere un liquore ad alta gradazione alcolica permette di migliorare l’attenzione dopo circa 10 minuti dall’ingestione

F47) Sintonizzare manualmente l’autoradio non comporta perdita di attenzione alla strada, perché è un compito che si è abituati a svolgere

F48) Se si è stato di ebbrezza lieve, si riesce a guidare comunque in sicurezza

F49) La quantità di attenzione che si può prestare alla strada mentre si guida è illimitata

F50) Con 0,5 grammi per litro di alcool nel sangue si riesce a concentrarsi meglio

F51) I nostri sensi riescono a cogliere tutti gli stimoli presenti nell’ambiente

F52) I nostri sensi sono in grado di percepire stimoli di qualunque intensità

F53) In condizioni di traffico intenso lo stress può aiutare il conducente a mantenersi vigile

F54) L’udito non è un senso importante quando si guida

Il nuovo reato di omicidio stradale

con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astensioni, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl 859-1357-1378-1484-1553-D: “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”.

Chi uccide al volante con “colpa”, ovvero ubriacandosi e guidando in modo sconsiderato, va in galera: questo il senso della nuova legge

Il relatore, sen. Cucca (PD), ha riassunto il contenuto del ddl, in quinta lettura al Senato, che punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di grave alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica meno grave laddove si tratti di conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose.

È, invece, punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con minore tasso alcolemico, che abbiano superato specifici limiti di velocità, che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano, che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, che abbiano effettuato sorpassi azzardati.

La pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato da condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.
La pena è aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata). Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, la pena è aumentata fino ad un massimo di 18 anni.
E’ prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. Il relatore, infine, ha dato conto della modifica apportata, in quarta lettura, dall’altro ramo del Parlamento in ordine al comma 6, dell’articolo 1. La Camera ha riscritto il comma 8 dell’articolo 189 del codice della strada, che il Senato aveva abrogato: è esclusa l’ipotesi dell’arresto in flagranza di reato, prevista in caso di omicidio stradale, ove il conducente si fermi e presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, e dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose.

Le opposizioni lamentano che le pene sono come quelle previste per l’omicidio preterintenzionale, dunque spropositate

Respinta la questione sospensiva avanzata dal sen. Giovanardi (GAL), contro la quale si è pronunciato il sen. Lumia (PD), è iniziata la discussione generale, alla quale hanno partecipato i sen. Nadia Ginetti, Rosanna Filippin (PD), Candiani, Divina (LN), Scilipoti Isgrò, Malan (FI-PdL), Liuzzi (CR), Giovanardi (GAL), Mazzoni (AL), Mussini (Misto). Pur favorevoli ad un inasprimento delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, le opposizioni hanno rilevato la sproporzione delle pene (la pena per l’omicidio è aumentata di quattro volte, per le lesioni particolari di otto volte, in caso di fuga del conducente la pena supera quella prevista per l’omicidio preterintenzionale). Hanno criticato inoltre l’equiparazione degli incidenti conseguenti alla guida in stato di ebbrezza con gli incidenti derivanti da specifiche violazioni del codice della strada. Infine, l’esclusione dell’arresto in flagranza nel caso di soccorso da parte del conducente, a fronte di lesioni personali colpose, sarebbe stata più coerente se avesse incluso anche l’ipotesi di omicidio stradale: potrebbe risultare difficile per il conducente distinguere, nell’immediatezza del fatto, tra l’evento di lesioni e quelle di morte.

Sapremo quando la legge entrerà in vigore non appena ci sarà la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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A BREVE ARRIVERA’ IL NUOVO TELEPASS EUROPEO SU TUTTE LE AUTOSTRADE:

Il “Multi lane free flow” è un innovativo progetto tecnologico assimilabile ad una sorta di “telepass europeo” costituito da un’infrastruttura leggera che prenderà il posto degli attuali caselli autostradali, in grado di registrare il passaggio di auto e moto, leggere targhe e scambiare dati con tutti attraverso mini antenne, telecamere e infobox a bordo!

 

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Fra non molto tutti i caselli autostradali potrebbero diventare roba d’antan, grazie ad un innovativo progetto europeo che vorrebbe informatizzare il tutto e renderlo più efficiente ed efficace, con l’interconnessione di sistemi di “tele-payment”. Basterà dunque che ogni veicolo venga dotato di un info box a bordo per pagare il pedaggio su tutte le autostrade d’Europa, così come stabilito da una delle prime direttive inerenti la “rivoluzione” dei trasporti del Terzo Millennio della neonata UE. Con l’adozione del “multi lane free flow”, code e rallentamenti di frotte di autoveicoli ed autisti ai caselli sarebbero solo “brutti ricordi” di un tempo che fu! che si vengono a creare nei pressi dei caselli autostradali, riducendo così anche l’impatto ambientale delle emissioni di CO2 delle vetture circolanti. Ci sono alcuni paesi europei, come Germania, Francia e Spagna, che utilizzano già con successo tale sistema che potrebbe portare gli stessi benefici anche sulle autostrade italiane. Il nuovo “Telepass 2.0” sarà capace di registrare il passaggio di ogni veicolo, anche ad alta velocità e ogni cambiamento di traiettoria e direzione, rendendo la soluzione estremamente flessibile ed efficace. I vecchi caselli e casellanti non avrebbero più motivo d’esistere, dal momento che i nuovi portali “smart” monitorano tutta l’arteria autostradale europea in varie sezioni a pedaggio, calcolando automaticamente la tariffa a seconda del tratto effettivamente percorso. Tutto avverrà in tempo reale compreso il pagamento tramite addebito su conto corrente, carta di credito o carta prepagata. Più facile di cosi, si muove!

RINNOVO PATENTE: A PARTIRE DAL 20 FEBBRAIO 2015 SI CONTROLLA ANCHE IL RISCHIO SONNOLENZA

Con il decreto dirigenziale del 3/2/2018 (GU n. 41 del 19-2-2016),entrato in vigore il 20 febbraio, sono stati fissati gli indirizzi medico-legali da osservare per l’accertamento alla idoneità alla guida dei soggetti affetti da disturbi del sonno da apnee ostruttive notturne (OSAS), o sospettati da essere affetti da tale malattia.

In pratica, tutti i medici monocratici incaricati di controllare i requisiti psicofisici degli aspiranti conducenti, o dei conducenti che devono rinnovare la propria patente, devono fare attenzione a valutare anche il rischio di sonnolenza. Il disturbo è più grave e frequente di quello che si pensa: gli incidenti stradali causati da colpi di sonno sono il 7% del totale e il loro indice di mortalità è superiore alla media.

Alcuni studi hanno accertato che sono almeno 2 milioni le persone che soffrono di sindrome delle apnee notturne, e ben il 95% non lo sanno nemmeno.

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Il medico della patente ha ora l’obbligo di considerare “soggetti con sospetta OSAS” gli interessati in cui siano presenti:

1) russamento rumoroso e abituale (tutte le notti), persistente (da almeno sei mesi) “intermittente” per la presenza di “pause” respiratorie (apnee), e sonnolenza diurna.

2) I soggetti in cui, oltre al dato anamnestico del russamento, sia riscontrabile una delle seguenti condizioni:
– obesità
– micrognatia (insufficiente sviluppo della mandibola) e/o retrognazia (spostamento all’indietro della mascella superiore)
– collo grosso

3) i soggetti per i quali emerga russamento e la presenza di una o più delle seguenti patologie:
ipertensione arteriosa farmaco-resistente
aritmie (FA)
diabete mellito tipo 2
cardiopatia ischemica cronica
eventi ischemici cerebrali
broncopneumopatie

A tali soggetti “sospetti” potrà essere somministrato un questionario scritto con domande specifiche sulle usuali abitudini di vita (Test di Epworth) e un test per la valutazione dei tempi di reazione.

Dalla Svezia arrivano i nuovi airbag esterni salva-pedoni per auto!

Nuovo sistema “salvavita” che aumenterà la sicurezza passiva e la protezione di tutti gli utenti “sensibili” della strada partendo dagli autoveicoli. L’airbag in questione si gonfierà esternamente alla carrozzeria, permettendo di attutire la gravità di ogni fortuito impatto con persone, cose e animali!aaa.airbag.esterni.auto

Una delle startup più importanti e più produttive nel mercato automotive internazionale, ha progettato e presentato un nuovo airbag che aumenta la sicurezza delle persone e la protezione di ogni singolo veicolo. Il “salvavita” in pratica si azionerà in una frazione di secondo ad ogni eventuale impatto, questo permetterà ad ogni vettura di “auto-difendersi” da eventuali incidenti o contatti con l’esterno, limitando qualsiasi conseguenza grave all’interno della vettura. Gli airbag in quanto tali sono entrati ormai da anni nelle nostre vite, passando da dentro gli abitacoli dei nostri autoveicoli. Dalle berline di lusso alle utilitarie più economiche, sono presenti dappertutto, non sono più un costoso optional ma i principali “cardini” della nuova sicurezza stradale.

L’obiettivo futuro è quindi quello di migliorare e di cercare sempre di più di rendere ogni veicolo un mezzo sempre più sicuro ed affidabile internamente ed esternamente, cosi da proteggere i passeggeri al meglio, ma anche eventuali pedoni e ciclisti presenti sulla carreggiata. Il nuovo prototipo è ancora in fase di beta test, costituito da un particolare cuscinetto in resistentissima gomma di lattice avente un doppio volume, per riuscire a “coprire” interamente le portiere e il parabrezza per proteggere tutti da qualsiasi urto frontale e laterale. Sembra “l’Uovo di Colombo” e forse lo è proprio, questo sistema di “pre-crashairbag” concepito per attivarsi poco prima di ogni collisione e non poco dopo ogni schianto, come per i vecchi gli airbag interni, grazie all’utilizzo di sensori e mini telecamere. Geniale non pensate?!

Rc Auto: novità sugli accertamenti da remoto dal Ministero dell’Interno!

Ogni veicolo a motore non può circolare in strada senza la copertura Rc Auto per la responsabilità civile verso terzi. Da quest’anno gli accertamenti per la polizza sono gestiti dalla Polstrada “da remoto” mediante dispositivi ed apparecchiature omologate per il funzionamento in automatico!

 

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Novità in atto per le assicurazioni con le nuove modifiche apportate all’Art. 201 del Codice della Strada. Dal Ministero dell’Interno sono state aggiunte alcune ipotesi in cui è consentito il controllo da remoto delle violazioni per le quali, perciò, non è necessario procedere alla contestazione immediata.

All’elenco delle infrazioni contenute nella lettera G dell’Art. 201 del Codice sono state aggiunte quelle relative alla mancanza della revisione obbligatoria (leggasi all’Art. 80), alla mancanza di copertura assicurativa, (leggasi all’Art.193) ed al sovraccarico dei veicoli, (leggasi Art.167 CdS). Per poter accertare “da remoto” le suddette violazioni, senza contestazione immediata, come accade per le altre infrazioni indicate dalla normativa in oggetto, occorre che l’accertamento venga effettuato con apparecchiature approvate espressamente a tale scopo, ai sensi dell’Art. 45 CdS.

Per quanto riguarda l’accertamento della mancanza di assicurazione, ai sensi dell’Art. 193 CdS, resta ferma la possibilità di impiegare apparecchiature approvate per l’accertamento di violazioni diverse (dispositivi per il controllo della velocità, dell’accesso in Ztl, dell’attraversamento di intersezioni con semafori, ndr), nel rispetto della procedura di contestazione di cui all’Art. 193 (leggasi commi 4 ter, 4quater e 4-quinquies CdS). Restano parimenti in vigore le disposizioni di cui all’Art. 31 del DL n.1 del 24 Gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del 24 Marzo 2012, che consentono di accertare tali violazioni anche con apparecchiature diverse da quelle sopra indicate, per la cui completa operatività, tuttavia, occorre attendere siano emanati i necessari decreti attuativi. Sempre in ordine all’accertamento della copertura assicurativa, si coglie l’occasione per riferire che, con provvedimento n.41 del 22 Dicembre 2015, l’IVASS, ovvero l’Istituto nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha modificato l’Art. 10 del Regolamento ISVAP n.34 del 19 Marzo 2010, inerente: “Modalità di trasmissione della documentazione assicurativa”. Per cui, nel caso di stipulazione a distanza, di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avverrà su supporto cartaceo tramite posta oppure, ove il contraente abbia manifestato il consenso, anche tramite posta elettronica. L’eventuale invio del certificato assicurativo solo tramite posta elettronica avrà come conseguenza che, in sede di controllo su strada, gli interessati non potranno più esibire il certificato in originale, in formato cartaceo, così come prescritto dall’Art. 180, comma 1, lettera d del CdS. A tal riguardo si fa riserva di fornire direttive dopo gli opportuni chiarimenti dell ‘IVASS!