FIRMARE IL CID DOPO UN INCIDENTE STRADALE NON VINCOLA LE ASSICURAZIONI

La Cassazione ha stabilito che la firma del CID, ovvero il “Modulo di Constastazione Amichevole” in caso di incidente stradale da parte dei conducenti delle vetture coinvolte, vincola solo questi ultimi, non l’assicurazione, tantomeno il giudice di pace in sede di ricorso. Non costituisce quindi una prova nei confronti di terzi!

 

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Nonostante la prassi ormai consolidata, il modello CAI, comunemente conosciuto dagli automobilisti italiani come CID, non vincola il giudice a conformare la sua decisione a quanto in esso dichiarato, pur se tale modello sia stato vidimato e firmato dai soggetti coinvolti nel sinistro a cui si riferisce.

La Corte di Cassazione con sentenza n.12845 del 21 Luglio 2016 ha ritenuto incensurabile la pronuncia con la quale un Giudice di Corte d’appello aveva deciso di non conformarsi a quanto riportato nel CID. Il Giudice dunque non è obbligato a conformarsi al CID, il suddetto “modello” andrebbe valutato unitamente a tutte le risultanze probatorie, specie se disconosciuto da una delle parti “in causa”. Nel caso “specifico”, la firma del modello era stata disconosciuta da uno dei due sottoscrittori senza che l’altro ne avesse chiesto la verifica. Come ricordato dai giudici di legittimità, nell’omettere tale richiesta il ricorrente aveva dimenticato che il CID va valutato unitamente agli altri elementi probatori. A tal proposito vige il principio del cosiddetto “libero convincimento del giudice”, circa la rilevanza da attribuire alle diverse prove acquisite in giudizio, senza che esista una gerarchia di efficacia delle stesse (perchè non necessariamente i risultati di alcune di esse devono prevalere rispetto a quanto emerge da altre, ndr).

La valutazione del materiale probatorio, è rimessa all’apprezzamento del giudice, insindacabile dalla Cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione. Non può essere infatti “cassata” o respinta una sentenza con la quale il giudice, con un CID disconosciuto da uno dei sottoscrittori e testimonianze insufficienti, aveva ritenuto inidoneo il materiale probatorio degli attori, a sostegno della domanda di risarcimento danni, derivanti dal sinistro stradale.