Rc Auto: novità sugli accertamenti da remoto dal Ministero dell’Interno!

Ogni veicolo a motore non può circolare in strada senza la copertura Rc Auto per la responsabilità civile verso terzi. Da quest’anno gli accertamenti per la polizza sono gestiti dalla Polstrada “da remoto” mediante dispositivi ed apparecchiature omologate per il funzionamento in automatico!

 

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Novità in atto per le assicurazioni con le nuove modifiche apportate all’Art. 201 del Codice della Strada. Dal Ministero dell’Interno sono state aggiunte alcune ipotesi in cui è consentito il controllo da remoto delle violazioni per le quali, perciò, non è necessario procedere alla contestazione immediata.

All’elenco delle infrazioni contenute nella lettera G dell’Art. 201 del Codice sono state aggiunte quelle relative alla mancanza della revisione obbligatoria (leggasi all’Art. 80), alla mancanza di copertura assicurativa, (leggasi all’Art.193) ed al sovraccarico dei veicoli, (leggasi Art.167 CdS). Per poter accertare “da remoto” le suddette violazioni, senza contestazione immediata, come accade per le altre infrazioni indicate dalla normativa in oggetto, occorre che l’accertamento venga effettuato con apparecchiature approvate espressamente a tale scopo, ai sensi dell’Art. 45 CdS.

Per quanto riguarda l’accertamento della mancanza di assicurazione, ai sensi dell’Art. 193 CdS, resta ferma la possibilità di impiegare apparecchiature approvate per l’accertamento di violazioni diverse (dispositivi per il controllo della velocità, dell’accesso in Ztl, dell’attraversamento di intersezioni con semafori, ndr), nel rispetto della procedura di contestazione di cui all’Art. 193 (leggasi commi 4 ter, 4quater e 4-quinquies CdS). Restano parimenti in vigore le disposizioni di cui all’Art. 31 del DL n.1 del 24 Gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del 24 Marzo 2012, che consentono di accertare tali violazioni anche con apparecchiature diverse da quelle sopra indicate, per la cui completa operatività, tuttavia, occorre attendere siano emanati i necessari decreti attuativi. Sempre in ordine all’accertamento della copertura assicurativa, si coglie l’occasione per riferire che, con provvedimento n.41 del 22 Dicembre 2015, l’IVASS, ovvero l’Istituto nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha modificato l’Art. 10 del Regolamento ISVAP n.34 del 19 Marzo 2010, inerente: “Modalità di trasmissione della documentazione assicurativa”. Per cui, nel caso di stipulazione a distanza, di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avverrà su supporto cartaceo tramite posta oppure, ove il contraente abbia manifestato il consenso, anche tramite posta elettronica. L’eventuale invio del certificato assicurativo solo tramite posta elettronica avrà come conseguenza che, in sede di controllo su strada, gli interessati non potranno più esibire il certificato in originale, in formato cartaceo, così come prescritto dall’Art. 180, comma 1, lettera d del CdS. A tal riguardo si fa riserva di fornire direttive dopo gli opportuni chiarimenti dell ‘IVASS!