NOVITA’ PER IL SEGNALE DIVIETO DI SOSTA

Divieto di sosta: la multa è nulla se c’è urgenza e necessità!

 

 

Il Giudice di Pace di Roma in una recente sentenza ricorda a tutti gli automobilisti che in caso di necessità è previsto l’annullamento di qualsiasi multa per divieto di sosta se il conducente ha lasciato l’automobile in zona vietata per pochi minuti perché mosso da una improrogabile urgenza o altro bisogno impellente!

 

aaa-divieto-sosta-multa

 

La legge nel caso parla chiaro:“Non si può multare per divieto di sosta chi lascia la propria auto in zona rimozione per pochi minuti se è stato costretto da una necessità improvvisa”. Un automobilista aveva parcheggiato il proprio mezzo in area pedonale a causa di un’urgenza, (consegna farmaci alla moglie in dolce attesa, ndr), dinanzi al verbale dei vigili urbani, presentava ricorso al Prefetto, il quale rigettava la contestazione emettendo così ordinanza-ingiunzione di pagamento. Nei successivi 30 giorni, il multato presentava opposizione al Giudice di Pace il quale, invece, accoglieva il ricorso, ritenendo verosimile l’urgenza. Il Codice Penale applicabile anche alle contravvenzioni per il Codice della strada prevede che non sia punibile chi abbia commesso il fatto illecito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né evitabile in altro modo, sempre che il fatto sia commisurato al pericolo. I presupposti per l’annullamento della multa sono:

– l’urgenza collegata alla necessità di salvare sé stessi o terzi da un pericolo attuale;

– in caso di danno grave alla persona (il danno, dovrà essere sempre proporzionato al pericolo generato dal proprio illecito);

– in caso di pericolo non determinato dalla condotta del colpevole;

– in caso di pericolo inevitabile in altro modo lecito. Non sussiste lo stato di necessità, tutte le volte in cui il pericolo è evitabile in altro modo, oppure è prevedibile, potendo il soggetto muoversi in anticipo per evitare l’urgenza. La necessità di somministrare dei farmaci a un malato o donne in gravidanza, rendono legittima la violazione della norma del CdS che sanziona la “sosta selvaggia” su area pedonale o in altra zona soggetta a rimozione. La causa di non punibilità ricorre non solo in caso di pericolo di danno grave alla persona, ma anche quando colui il quale commette l’infrazione è convinto di trovarsi in una situazione di pericolo di grave danno, convinzione determinata da circostanze oggettive.