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La multa per eccesso di velocità è valida anche se l’Autovelox è nascosto!
Data pubblicazione : 2016-01-22

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Una nuova sentenza decreta adesso che la multa presa all’autovelox vale lo stesso perchè la visibilità è riferita alla segnaletica di preavviso e non alla postazione in cui si trova il kit di misura vero e proprio, come da “Direttiva Maroni” che dal 2009 è il riferimento per la normativa sui controlli per gli eccessi di velocità!
La multa per eccesso di velocità è valida anche se l’Autovelox è nascosto!
La multa vale anche se l’autovelox non si vede!
Tutte le multe per eccesso di velocità adesso sono valide, anche nel malaugurato caso di impianto autovelox non visibile dalla strada purchè la postazione sia adeguatamente segnalata con cartelli e dispositivi luminosi. Il Giudice di Pace di Caltanissetta in una sentenza recente reinterpreta l’Art.142 del Codice, in riferimento alla presegnalazione, ossia alla visibilità, riferita proprio alla segnaletica di preavviso e non alla postazione fissa in cui si trova l’apparecchio di misura laser, come invece specificava la “Direttiva Maroni” (presa a modello dal 2009 per tutte le querelle inerenti i controlli di velocità su strada, ndr). Fatto sta che da un recente verbale per eccesso di velocità appunto, il giudice ad-acta rigetta la richiesta di annullamento di una contravvenzione, l’autista presenta ricorso lamentando la non visibilità dell’Autovelox ed il togato ribadisce che la “segnalazione” e la “visibilità” devono essere “viste” non solo nella postazione autovelox in se, (corredata da personale di polizia e mezzi preposti al controllo, ndr) ma vieppiù nella sola presenza nelle vicinanze della sede stradale. Di conseguenza, per la validità del verbale basterà che l’autovelox sia adeguatamente segnalato secondo quanto prescritto dal Codice della Strada, essendo irrilevante, l’ulteriore visibilità della postazione di controllo in sé. Non esiste peraltro una soglia di “cortesia” o una distanza “minima” specifica tra segnali stradali e macchina autovelox. Art.2 del Decreto Ministeriale del 15 Agosto 2007 dispone che: “Tali segnali debbano essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità in modo da garantirne il tempestivo avvistamento”. Nel caso in esame, la presenza della postazione era adeguatamente segnalata e il conducente era stato posto nelle condizioni di adattare la propria condotta di guida e moderare la propria velocità per tempo. La sentenza non tiene conto della “Direttiva Maroni”, ovvero al fatto che le postazioni fisse, dotate di apparecchio rilevatore di velocità installato in assenza di agenti preposti, siano rese visibili mediante opportuna colorazione o segnale indicante il corpo di polizia, mentre quelle mobili, debbano essere obbligatoriamente presidiate da veicoli di servizio coi colori istituzionali, lampeggianti blu accesi e “logo” delle forze dell’ordine di appartenenza bene in vista. Il verdetto in ultima istanza cerca di dirimere la “damnata quaestio” sulla visibilità delle postazioni autovelox fisse, che ancora oggi vede coinvolti annualmente un numero considerevole di soggetti conducenti automobilisti di tutte le età e a tutte le latitudini dell’asse viario stradale e autostradale italico!